Il protesto tecnicamente è l’operazione mediante la quale si dichiara pubblicamente lo stato di insolvenza di un soggetto debitore nei confronti di un creditore.
Al verificarsi di un mancato pagamento di un titolo, quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate o vaglia cambiari, ad una data specifica e certa, il titolo di credito viene consegnato dalla banca emittente ad un notaio o in alcuni casi ad un ufficiale giudiziario.
Quest’ultimo avendo preso in carico il titolo si reca presso la residenza o il domicilio del debitore per esigerne il pagamento. In caso di assenza dell’interessato o di fronte al rifiuto del pagamento del titolo da parte dello stesso, il titolo viene reso esecutivo.
L’identificazione del debitore avviene mediante nome, cognome, il luogo di nascita e la data di nascita.
Nel momento in cui il titolo di credito diviene esecutivo sarà consegnato alla banca, la quale lo girerà al creditore. A quest’ultimo saranno addebitate le spese per il protesto. A questo punto il creditore deciderà se proseguire con il precetto e il pignoramento dei beni del debitore, se quest’ultimo continua a manifestare la volontà di non pagare.
La condizione di protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati fino a quando il protestato non paga, nel caso in cui il creditore prosegue nell’attività giudiziale il protestato oltre ad essere pignorato dei suoi beni, rimarrà iscritto a tale registro per i cinque anni successivi.
Nel caso in cui il protestato risarcisca i dovuti debiti prima che venga effettuato il pignoramento dei beni di sua proprietà, e prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico dei Protestati, la segnalazione di protesto può essere cancellata.
Il protestato dovrà presentare specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale, se ciò venisse negato il debitore potrà reclamare in Corte D’appello entro dieci giorni.
Il debitore protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione lo dovrà presentare al Presidente della Camera di Commercio e se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del protestato.
A cancellazione acquisita, il protesto sarà considerato come mai avvenuto.
L’istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque possa dimostrare di essere stato protestato per errore o non legittimamente protestato.
Tuttavia nei casi in cui il protestato paga i debitori oltre l’anno di segnalazione nelle banche dati, l’iscrizione al Registro Informatico rimarrebbe, ma, con la nota di avvenuto pagamento.
Qualora fossero trascorsi i cinque anni previsti dalla legge (prescrizione del protesto), la cancellazione dal Registro dei Protestati avverrà automaticamente a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno del titolo, quindi dell’estinzione del debito che ha causato il protesto.