La presenza di pignoramenti sulla busta paga incide sulla determinazione della quota cedibile. Anche la situazione opposta, la presenza di una quota già ceduta, limita l’entità di ulteriori pignoramenti.
La determinazione della quota cedibile è una operazione piuttosto semplice nella maggioranza delle situazioni: dividendo il netto in busta paga (o da cedolino pensione) per cinque si ottiene quale è il massimo che si può impegnare per la cessione del quinto.
Un elemento da valutare, però, per rilevare con certezza a quanto ammonta la quota è la presenza, sia per i lavoratori che per i pensionati, di pignoramenti. L’esempio tipico è il pignoramento per alimenti a seguito di una separazione / divorzio, corrisposto da un coniuge all’altro per il mantenimento della prole.
Possono presentarsi due casi
il pignoramento interviene prima della richiesta del prestito
il pignoramento viene applicato su una busta o un cedolino su cui è già stata fatta la cessione
Nel primo caso si dovrà considerare il pignoramento preesistente per determinare la quota cedibile in funzione della quota residuale dopo pignoramento e cessione.
In base all’art.68 del DPR 180/1950, il criterio di calcolo è il seguente: determinazione dei due quinti della retribuzione netta e sottrazione da questo importo delle quote già pignorate per alimenti. Questa operazione determina l’importo massimo cedibile.
Nel secondo caso il pignoramento interviene su una busta paga con quota già ceduta. In questo caso è il pignoramento ad essere limitato per legge: questo infatti non potrà superare l’importo che, sommato al quinto ceduto, superi la metà della retribuzione.
Es. pratico:
netto in busta prima della cessione: 1200 euro
quota ceduta: 240
metà della retribuzione netta: 1200 euro : 2 = 600 euro
quota pignorabile: 600 euro – 240 euro = 360 euro