Nell’ipotesi di avere prodotto redditi di lavoro autonomo occasionale, argomento su cui rimandiamo a questo sito sulla prestazione occasionale, ci si può porre la domanda se sia corretto dedurre nel Quadro RL del Modello UNICO, spese inerenti all’attività di lavoro autonomo occasionale.
Su questo aspetto, il presupposto essenziale per la deducibilità di tali spese è che sussista il principio di inerenza.In pratica la spesa deve essere giustificata dall’attività svolta, anche se a livello occasionale.
Ad esempio, coloro che svolgono attività di convegni in modo occasionale, possono sostenere spese inerenti quali costi per vitto, alloggio e viaggio (compresi i pedaggi autostradali), i costi per parcheggio e per il taxi, oltre che le spese sostenute per l’aggiornamento, quali l’acquisto di libri, riviste specializzate, banche dati ecc.)
Naturalmente il contribuente ha l’obbligo di documentare, su richiesta degli Uffici fiscali, le spese sostenute tramite i normali strumenti di certificazione, quali fatture, ricevute fiscali integrate per identificare l’emittente che ha fornito il servizio e del soggetto cui la documentazioni stessa è rilasciata.
Si ricorda che i redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono costituiti dalla differenza tra l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2 TUIR. Il sostituto d’imposta è tenuto ad operare la ritenuta di acconto del 20%, prevista dall’articolo 25 del DPR n. 600/1973, su tutte le somme corrisposte.