Risulta essere socio di una cooperativa di lavoro il soggetto che presta attività lavorativa in favore di questa. Controversa è la natura che intercorre tra il socio lavoratore e la cooperativa di lavoro.
Secondo un primo orientamento il lavoro svolto dal lavoratore ha una funzione strumentale rispetto al conseguimento dei fini istituzionali di una società e pertanto costituisce mera esecuzione del contratto sociale; secondo altro orientamento il lavoro del socio equivale solo all’esecuzione di prestazioni accessorie e in virtù del combinato disposto degli Art.2516 e 2345 CC. deve essere determinato un compenso; altra tesi, detta “dualistica”, distingue due ipotesi: la prestazione di lavoro è prevista dallo Statuto per l’attuazione dell’oggetto sociale, costituisce adempimento del contratto sociale; quando è un’attività estranea all’oggetto sociale, si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, per cui verrà cumulato nel soggetto lavoratore anche la qualifica di dipendente oltreché di socio. La materia è comunque disciplinata dalle disposizioni della Legge 142/2001, modificata dalla Legge 30/2003, dal rapporto di lavoro derivano poi specifici obblighi e doveri, sia che si presti in forma autonoma o subordinata.
Si evidenzia che in mancanza dell’adozione di un regolamento interno le Cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato, per cui in tale ipotesi la retribuzione del socio non sarà inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai Contratti Collettivi del settore o della categoria affini; si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l’Art.18, infatti, in caso di cessazione del rapporto associativo cessa anche il rapporto di lavoro e il socio escluso senza giusta causa non potrà chiedere di essere reintegrato; i diritti sindacali potranno poi essere esercitati solo a seguito della stipula di un accordo collettivo tra le Associazioni Nazionali del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni dei Lavoratori comparativamente più rappresentative.
Nel caso in cui la collaborazione sia prestata in forma autonoma per i compensi si farà riferimento ai compensi medi previsti per analoghe forme di lavoro autonomo; si applicheranno le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori circa la libertà di opinione, il divieto d’indagine, il diritto di associazione, il divieto di atti discriminatori, nonché le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.