L’art 182 Bis della Legge Fallimentare, introdotto dalla riforma del 2006, prevede la possibilità di accordo di ristrutturazione del debito. Questo consiste nel riconoscimento all’imprenditore in crisi insolvente della facoltà di stipulare un accordo con i creditori. Questi ultimi devono per legge rappresentare almeno il 60% dei crediti.
Una volta depositato in tribunale, unitamente alla relazione di un esperto (in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) ) che, sulla base dei documenti della contabilità aziendale, ne confermi la funzionalità e l’attuabilità anche in favore di creditori estranei, l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese: la pubblicità è necessaria affinché i soggetti interessati possano presentare opposizione entro 30 giorni. Trascorso tale termine il tribunale decide sulle eventuali opposizioni ed eventualmente provvede all’omologazione dell’accordo tramite decreto motivato. Quest’ultimo è reclamabile in grado di appello ex art. 183.
Va precisato che l’accordo ha validità ed efficacia dal momento della pubblicazione. Da questo termine iniziale il soggetto gode di un periodo di 60 giorni durante il quale i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono né dare inizio né proseguire azioni cautelari o esecutive contro il patrimonio del debitore.
Per effetto dell’omologazione vengono esonerati da revocatoria tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie conseguenti al piano nel caso in cui ad esso faccia seguito una sentenza di fallimento.