L’art. 2325 viene innovato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, contenente la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” (in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, n. 17 , Supplemento ordinario n. 8), sin dalla sua rubrica. Nella sua nuova versione scompare infatti il termine “nozione”, sostituito da quello di “responsabilità”, come anche, per le società a responsabilità limitata, all’analogo art. 2462; mentre permane per le società di persone agli artt. 2291 e 2313. Ciò probabilmente in aderenza a quell’opinione che considerava tali definizioni inutili in quanto conducenti ad immancabili vizi argomentativi. La nozione del contratto di società rimane ora quella dell’art. 2247, in quanto dettata per le società in generale, comprese quelle di capitali: salvo la possibilità che il socio sia unico, “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività allo scopo di dividerne gli utili”.
Il nuovo primo comma, dell’art. 2328, in ossequio alla normativa comunitaria ed alla legge delega 366 del 2001 (art. 4, comma secondo, lett. e), prevede che la società per azioni possa costituirsi anche per atto unilaterale, oltre che per contratto. Nel nuovo sistema è quindi possibile assistere alla nascita di una società per azioni che abbia sin dall’origine un solo socio fondatore: si consente e agevola dunque l’esercizio in forma individuale dell’impresa, pur mantenendo inalterato con il beneficio della limitazione della responsabilità. Si dissolve di conseguenza la corrispondente causa di nullità dall’art. 2332 (la n. 8 nel vecchio testo). Scompare anche il previgente secondo comma dell’art. 2325, che si riferiva ad una molteplicità di quote, in quanto l’art. 2346, primo comma, che riprende tale norma, dispone, rimarcandone al contempo l’unitarietà, che la “partecipazione sociale” è rappresentata da azioni: mentre rimane, comunque, in caso di emissione, la regola della pluralità di azioni.
D’altronde unici soci delle società per azioni, come ora anche delle società a responsabilità limitata, possono essere anche altre persone giuridiche. Le novità introdotte possono peraltro essere lette in un’ottica più ampia di quella volta ad agevolare l’esercizio individuale dell’impresa. La società unipersonale appare quindi strumento utile di diversificazione e segmentazione dell’attività dell’impresa collettiva, innestandosi quindi in un disegno del legislatore volto a moltiplicare gli strumenti affidati all’autonomia privata in tale ambito, oltre che mediante l’utilizzazione di diversi modelli tipologici (società per azioni unipersonale: art. 2325; e società a responsabilità limitata unipersonale: art. 2462), anche attraverso la specifica previsione di una disciplina in materia di direzione e coordinamento delle società, ossia dei gruppi (art. 2497 ss.), e in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare o di proventi dedicati al rimborso di un finanziamento (art. 2447 bis). Questa idoneità alla compartimentazione, cui di regola consegue un effetto di separazione patrimoniale, se da un lato pone delicati problemi nei rapporti con i terzi, ed il dubbio di un utilizzo distorto di tali istituti per finalità elusive, in particolare nei riguardi dei creditori anteriori, dall’altro appare compensata, oltre che dall’applicazione di regole più rigorose, da una maggiore trasparenza attuata attraverso la corrispondente pubblicità nel registro delle imprese.
Nel caso di unico azionista, in maniera analoga alla disciplina del socio unico di società a responsabilità limitata (art. 2462), la legge impone particolari garanzie a tutela dei terzi. Per i necessari adempimenti, soprattutto pubblicitari, ed il corrispondente regime di responsabilità, l’art. 2325, secondo comma (norma ricalcata dal vecchio art. 2362), dispone che ove la società divenga insolvente, ed in relazione a tale periodo, l’unico socio possa essere chiamato a rispondere illimitatamente:
nel caso in cui i conferimenti non siano stati versati integralmente;
ovvero fin quando non siano realizzate le pubblicità prescritte.
Da un confronto con la previgente normativa – in realtà con l’art. 2497, secondo comma, dettato per le società a responsabilità limitata – si evidenzia come sia sufficiente per la limitazione della responsabilità, l’effettuazione alternativa, e non congiunta, di almeno uno dei predetti adempimenti. E’ peraltro da ritenersi che il termine “fin quando”, di cui al secondo comma dell’art. 2325, non vada interpretato nel senso di concedere alla pubblicità, una volta effettuata, un’efficacia sanante retroattiva per il periodo, di eventuale insolvenza, in cui essa fosse difettata ed i conferimenti non fossero stati integralmente versati.
Sempre la medesima norma effettua un espresso rinvio all’art. 2342: i conferimenti vanno integralmente versati all’atto della costituzione o in sede di aumento (secondo comma); e, ove la società perda in un momento successivo il carattere pluripersonale, entro 90 giorni da tale evento (quarto comma). Il mancato versamento integrale peraltro non costituisce più causa di nullità della società, in quanto è stato soppresso il n. 6), del primo comma dell’art. 2332, che faceva riferimento al vecchio art. 2329, n. 2).
Viene richiamato anche l’art. 2362, con riferimento agli adempimenti pubblicitari, che gli amministratori o l’unico azionista dovranno assolvere mediante una dichiarazione da depositarsi per l’iscrizione presso il registro delle imprese entro trenta giorni dall’annotazione nel libro dei soci (primo comma e ss.); ed in relazione ai contratti o le operazioni tra società e unico socio, che sono opponibili ai creditori della società quando risultano dal libro degli amministratori o risultino per atto scritto con data certa anteriore al pignoramento (quinto comma). A tali obblighi si ricollega l’art. 223 duovicies delle disposizioni di attuazione e transitorie, che stabilisce che, per le fattispecie antecedenti al 1° gennaio 2004, i termini per le iscrizioni previste dall’art. 2362 decorrano dalla sua data di entrata in vigore.
Con la riforma non si è proceduto peraltro ad integrare il quarto comma dell’art. 2250, che, solo per le società a responsabilità limitata, dispone che nei loro atti e nella loro corrispondenza debba essere indicato se queste abbiano unico socio: il che non preclude, è ovvio, che tale indicazione possa eseguirsi, almeno volontariamente, anche nei riguardi delle società per azioni.
Si rammenta infine la particolare responsabilità illimitata e solidale del socio unico fondatore, insieme a coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione (art. 2331, secondo comma).