Si richiede, nell’atto costitutivo, l’indicazione dell’ “attività che costituisce l’oggetto sociale”, in sostituzione del precedente riferimento al semplice “oggetto sociale”.
In tal modo, sembra superabile l’attuale prassi che, sulla base dell’equivoco nascente dalla mancata distinzione tra “atti” e “attività”, tende ad affastellare nella clausola riguardante l’oggetto sociale una congerie di “atti strumentali” (talvolta, impropriamente, indicati con il termine di “attività”) che possono essere compiuti dagli amministratori al fine di realizzare l’oggetto sociale.
Al riguardo, si segnala la nuova formulazione adottata per individuare le competenze dell’organo gestorio (artt. 2380 bis, primo comma, e 2409 novies, primo comma): si ribadisce la competenza esclusiva nella gestione della società, la quale comprende anche “le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. Scompare, inoltre, il riferimento all’oggetto sociale nella disciplina dei poteri di rappresentanza della società: l’art. 2384 bis viene abrogato, e nell’art. 2384 si precisa la generalità del potere di rappresentanza.
Tuttavia, è opportuno svolgere alcune considerazioni in relazione al fatto che nelle disposizioni relative alla costituzione delle società il termine “attività” sia usato al singolare. La clausola dell’oggetto sociale esprime la precipua funzione di individuare l’area di rischio per i soci, i creditori, le varie tipologie di finanziatori. La riforma mira, dunque, a ribadire la determinatezza quale caratteristica essenziale dell’oggetto sociale.
La nozione di attività presuppone lo svolgimento di una serie di atti teleologicamente orientati. Secondo gli attuali orientamenti di dottrina e giurisprudenza, è possibile prevedere nell’atto costitutivo una pluralità di attività, purché le indicazioni non risultino talmente generiche e onnicomprensive da rendere l’oggetto sociale sostanzialmente indeterminato. Non sembra che tale soluzione sia da ritenere superata a seguito della riforma in commento. Di conseguenza, pare perfettamente lecito continuare a prevedere nella clausola relativa all’oggetto più “attività” (intendendo, per attività, la categoria idonea a raggruppare una serie di atti, in funzione del risultato che, attraverso essi, si intende conseguire), purché esse, tutte insieme, riescano ad enucleare, in concreto, quale sia il progetto economico della società, l’ambito entro il quale si intenda perseguire lo scopo lucrativo. Sembra, in sintesi, che l’attività che deve essere indicata possa anche essere individuata come un’attività “di secondo grado”, idonea a racchiudere, al suo interno, più serie di atti riconducibili a diverse nozioni di “attività in senso stretto”. Per esemplificare, l’attività di raccolta di legname, quella di realizzazione di semilavorati in legno e quella di successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti possono senz’altro essere racchiuse entro una categoria unitaria di “attività”, ai sensi del n. 3 degli articoli in commento; così come le banche, per espressa previsione normativa, possono esercitare l’attività bancaria (che di per sé già comprende l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito), nonché ogni altra attività finanziaria, l’attività di consulenza, etc..
L’art. 223 delle Norme di attuazione e transitorie chiarisce che i termini di cui all’art. 2330 e 2436 (rispettivamente di venti e trenta giorni), in caso di necessità di autorizzazioni, dipendenti dall’oggetto della società, non decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo o dalla deliberazione di modifica statutaria, bensì dal giorno in cui il provvedimento o sua copia autentica siano consegnati al notaio.
In caso di iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta nonostante la mancanza o l’invalidità delle autorizzazioni, l’autorità competente al rilascio è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro.
L’art. 223 si applica anche alle s.r.l., in ragione dei richiami effettuati agli artt. 2462 e 2480.
Resta immodificato il limite all’assunzione di partecipazioni identificato nel mantenimento sostanziale dell’oggetto sociale.
Il secondo comma, di nuova introduzione, risolve positivamente l’annosa questione della possibilità (fino ad oggi preclusa), per le società per azioni, di assumere partecipazioni in società di persone.
La competenza all’assunzione della relativa deliberazione è riservata all’assemblea (ordinaria, ex art. 2364, primo comma, n. 5, prima parte). Anche nelle società che adottino un modello di amministrazione dualistico (nonostante l’art. 2364 bis non preveda un richiamo analogo a quello presente all’art. 2364, primo comma, n. 5, prima parte), in assenza dell’attribuzione specifica della competenza su tale materia al consiglio di sorveglianza, deve ritenersi sempre competente l’assemblea ordinaria.
Le società in nome collettivo o in accomandita semplice (il mancato riferimento alle società semplici è in ragione dell’oggetto non commerciale di tali società) interamente partecipate da società di capitali devono redigere il bilancio secondo le norme previste in materia di società per azioni (ed eventualmente il bilancio consolidato).
Si osserva che, in materia di società a responsabilità limitata, manca una norma analoga all’art. 2361; la possibilità di assumere partecipazioni in società semplici è comunque risolta dall’art. 111 duodecies disp. att.. Resta da chiarire, tuttavia, se la competenza ad assumere tale decisione possa spettare agli amministratori, oppure se debba essere riservata alla decisione dei soci. Sembra senz’altro opportuno risolvere tale questione in sede di redazione dell’atto costitutivo. In mancanza di tale indicazione, sembrerebbe dubbio ritenere sussistente la competenza dei soci, in quanto il riferimento normativo dovrebbe essere l’art. 2479, secondo comma, n. 5. Così ragionando, dovrebbe ritenersi che l’assunzione di partecipazioni in società di persone costituisca di per sé una modifica sostanziale dell’oggetto sociale. Ma le conseguenze di tale interpretazione sarebbero gravi (oltre al fatto che sarebbe sottratta l’autonomia statutaria in materia): non avrebbe senso il secondo comma dell’art. 2361, che costituirebbe una deroga al primo comma, svuotando quest’ultimo di significato.
In conclusione, in caso di silenzio dell’atto costitutivo di s.r.l. in materia, devono ritenersi competenti gli amministratori; salva la possibilità, ex art. 2379, primo comma, che essi sottopongano la questione ai soci.
Si segnala, infine, che, ammessa la partecipazione di società di capitali in società di persone, e ammesso che tutti i soci possano essere società di capitali, si pone il problema dell’amministratore-persona giuridica.
La riforma prevede articolate ipotesi di recesso dipendenti da un mutamento dell’oggetto sociale.
L’unica disciplina sinora prevista al riguardo, unica per le s.p.a. e le s.r.l., era quella dell’art. 2437: attribuzione del diritto di recesso ai soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto. Rinviando alle specifiche sezioni per un’analisi puntuale dei complessi mutamenti operati in relazione alla disciplina del recesso in genere, in questa sede si può solo evidenziare come la rilevanza del mutamento dell’oggetto sociale sia valutata secondo profili diversi, in relazione all’ambito organizzativo di riferimento.
In ambito di società per azioni, il diritto di recesso è attribuito ai soci “che non hanno concorso alle deliberazioni” riguardanti la modifica della clausola dell’oggetto sociale, “quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”. La modifica deve essere idonea ad alterare in maniera significativa il progetto economico della società, e quindi le condizioni di rischio.
Mentre nella disciplina della s.p.a. continuano ad avere rilevanza, ai fini dell’attribuzione del diritto di recesso, solo le modifiche statutarie dell’oggetto sociale, in ambito di società a responsabilità limitata si è operata una scelta radicalmente diversa. Resta fermo il diritto di recesso a favore dei soci che “non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto”, in occasione di una modifica statutaria. In questo caso, in ragione della forte rilevanza del rapporto fiduciario tra i soci, non è richiesto che la modifica si traduca in una mutamento significativo dell’oggetto sociale.
Inoltre, i soci possono recedere qualora non abbiano consentito “al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo”. Tale disposizione deve essere necessariamente coordinata con l’art. 2479, secondo comma, n. 5, in base al quale l’assunzione di tali decisioni è in ogni caso riservata alla competenza dei soci (altrimenti non potrebbe constatarsi il mancato consenso del socio). Con la previsione di tale ipotesi di recesso, viene dato un forte rilievo ad una modifica di fatto dell’oggetto sociale. Sembra probabile che tale previsione possa dar luogo a contrasti interpretativi, in primo luogo perché rende necessario individuare, a priori, quali operazioni siano, a tale proposito, rilevanti; inoltre, potrebbero sorgere difficoltà applicative in caso di “progressivo allontanamento” dell’attività di fatto svolta dalla società, rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo (soprattutto qualora l’ambito di attività indicato sia estremamente ampio).
Il diritto di recesso spetta, infine, ex art. 2497 quater, al socio della controllata, qualora la controllante abbia deliberato una modifica del proprio oggetto sociale, consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento. In questo caso, non si attribuisce il diritto di recesso in relazione ad una qualsiasi modificazione dell’oggetto sociale della controllante, ma solo in presenza di un mutamento dell’attività idoneo ad alterare significativamente il rischio di impresa per i soci della controllata.